La polizza assicurativa contro gli infortuni domestici è stata istituita con la legge 3 Dicembre 1999, n. 493 e modificata da successivi decreti, l’ultimo dei quali è datato 13 Novembre 2019. Nasce per tutelare le persone, uomini o donne che siano, che svolgono in maniera esclusiva e continuativa una mansione di “lavoro domestico” presso il proprio nucleo familiare.
Per lavoro domestico si intende, in base alla normativa, “l’insieme di attività svolte da uno o più soggetti nell’abitazione dove dimora il nucleo familiare, senza vincolo di subordinazione e gratuitamente”.
Assicurazione casalinghe 2020: gli infortuni coperti da tutela
Quella dei “casalinghi” è una categoria di lavoratori particolarmente esposta a condizioni di rischio, oltre che soggetta ad una strutturale carenza normativa cui si è posto rimedio solo nel 1999 con l’introduzione della misura INAIL.
Secondo la legge, l’infortunio domestico è un incidente che presenti le seguenti caratteristiche:
- è indipendente dalla volontà umana;
- si verifica all’interno dell’abitazione, ivi compresi balconi, giardini, garages e cantine, case vacanza o in affitto purché in Italia;
- comporta la compromissione definitiva della salute della persona che vi incorre.
Quali sono gli incidenti coperti dall’assicurazione casalinghe? Rientrano nella tutela sin dal principio, nello specifico, tutti gli infortuni che rispettino le condizioni di cui sopra, ed in particolare:
- gli infortuni avvenuti durante interventi di manutenzione ordinaria che possono rientrare nell’ambito del “fai da te”;
- gli incidenti causati o legati alla presenza di piccoli animali domestici in casa.
Secondo le modifiche apportate nel 2006, viene compreso nella tutela assicurativa anche il rischio di morte. Non sono invece coperti da assicurazione gli infortuni che comportino una invalidità temporanea e quelli avvenuti in ambiente domestico ma derivante da cause esterne allo stesso (per esempio, essere colpiti da un oggetto portato dal vento mentre si fanno le pulizie in giardino).
Il diritto all’indennizzo, nel caso di infortuni che provochino una invalidità permanente, ha subito alcune modifiche nel corso degli anni: fino al 2006, erano coperti da tutela assicurativa gli incidenti domestici da cui derivasse una invalidità superiore al 33%.
Le successive modifiche hanno abbassato la soglia rispettivamente al 27% - a partire dal 1 Gennaio 2007 - e al 16%, come cita la norma entrata in vigore dal 2019 e tutt’ora vigente.
L’ultima modifica alla Legge, valida a decorrere dal 1 Gennaio 2019, dà anche diritto ad una prestazione una tantum di 300 euro nel caso di invalidità permanente compresa tra il 6% ed il 15%.
Tra le novità introdotte dalla medesima misura, anche il riconoscimento - ai titolari di rendita diretta con danni gravi - dell’assegno per l’assistenza personale continuativa.
Chi deve essere assicurato e quanto vale l’assicurazione
Il premio dell’assicurazione casalinghe è pari a 24 euro annui, che non sono frazionabili su base mensile e devono essere corrisposti entro il 31 Gennaio di ogni anno. La prassi del rinnovo automatico, infatti, non è in vigore per il 2020.
Per chi è obbligatorio sottoscrivere un’assicurazione contro gli infortuni domestici?
- le persone, uomini o donne, che si occupano in maniera esclusiva dei lavori domestici e della cura della famiglia in maniera continuativa;
- gli studenti maggiorenni, anche se fuori sede;
- i ragazzi maggiorenni in cerca di prima occupazione;
- i cittadini stranieri con permesso di soggiorno che non svolgono attività lavorativa;
- i lavoratori che percepiscono un’indennità di cassa integrazione, per il periodo di decorrenza della misura;
- i lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale, intermittente o a chiamata, nei periodi non lavorativi.
L’obbligo decade, oltre che per i religiosi, nel caso in cui si svolgano lavori socialmente utili o si sia iscritti a corsi e tirocini. Non sono obbligati ad essere assicurati, inoltre, gli studenti maggiorenni che percepiscono una borsa di studio.
Il pagamento del premio assicurativo è a carico dello Stato per le persone per cui sussistono entrambi i seguenti requisiti, da dimostrare tramite presentazione della dichiarazione sostitutiva:
- reddito personale complessivo lordo inferiore a 4.648,11 euro l’anno;
- reddito complessivo lordo del nucleo familiare inferiore a 9.296,22 euro l’anno.
Non sono compresi nel computo del reddito complessivo la rendita diretta e ai superstiti, gli assegni di incollocabilità e le altre prestazioni erogate dall’INAIL (come l’invalidità civile e di guerra).
La rendita oscilla da un minimo di 106,02 euro, per inabilità del 16%, ad un massimo di 1.292,90 euro, per inabilità del 100%. La rendita viene pagata mensilmente e spetta a partire dal giorno successivo a quello di avvenuta guarigione clinica certificata.
Tale rendita non è soggetta a revisione per modifica delle condizioni fisiche, cioè non viene modificata da eventuali peggioramenti o miglioramenti dello stato di inabilità dell’assistito.
Quando e come pagare l’assicurazione casalinghe?
Si è tenuti al pagamento del premio assicurativo, previa iscrizione, alla data di maturazione dei requisiti anagrafici, ovvero al compimento dei 67 anni di età, fatte salve le altre condizioni di eleggibilità descritte sopra.
La domanda di iscrizione deve essere presentata almeno due giorni prima della data di maturazione dei requisiti, ed il primo pagamento può essere effettuato nei successivi 10 giorni, a perfezionamento dell’iscrizione.
A partire dal 1 Gennaio 2020, la domanda di iscrizione va presentata esclusivamente attraverso il servizio telematico “Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento” attivo sul portale dell’INAIL. Per coloro il cui premio viene pagato dallo Stato, il servizio per l’iscrizione risponde alla denominazione “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva”.
Come pagare il premio per gli anni successivi? Ogni anno l’INAIL invierà una lettera contenente l’avviso di pagamento PA, completo di dati anagrafici e importo. Nel caso in cui si siano persi i requisiti per l’assicurazione obbligatoria, tale avviso andrà ignorato.
Per corrispondere il premio, dunque, bisognerà seguire la procedura di pagamento telematico PagoPA. Si può pagare:
- Alle poste o in banca;
- presso gli sportelli bancomat e i servizi di home banking abilitati;
- nei punti Sisal, quali ricevitorie e tabaccherie;
- online, sui portali dell’INAIL, di Poste Italiane, delle Banche e di tutti i prestatori di servizi di pagamento (PSP);
- su pagasubito.it, selezionando “PagoPA” ed inserendo il numero di avviso recapitato dall’INAIL entro la fine dell’anno.
La polizza assicurativa contro gli infortuni domestici decorre a partire dal giorno successivo a quello del pagamento del premio, che va corrisposto in ogni caso entro il 31 Gennaio di ogni anno in cui si risulti eleggibili a tale misura.